Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:
• Parti comuni di un edificio (ad esempio, una rampa di scale);
• Immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (ad esempio, all’interno di un’abitazione);
Il contributo può essere erogato per:
• Una singola opera;
• Un insieme di opere connesse funzionalmente, ovvero una serie di interventi volti all’abbattimento barriere architettoniche che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio, portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l’accesso a soggetto non deambulante).
L’entità del contributo viene determinata in base delle spese realmente sostenute e debitamente comprovate. Se le spese risultano inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese risultano superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato.
La graduatoria per l’erogazione dei fondi tiene conto soltanto di due criteri: l’ordine cronologico di presentazione delle richieste.
Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro, e in quote percentuali per cifre superiori.
L’erogazione del contributo avviene dopo l’esecuzione dell’opera e in base alle fatture debitamente quietanzate. Il richiedente ha pertanto l’onere di comunicare al sindaco la conclusione del lavori con produzione della fattura.
Le domande dei contributi non evase nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi, senza necessità di una nuova verifica di ammissibilità. Tuttavia, perdono di efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto ai contributi.